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20.06.2009(2/7) news/normativa/Certifico ADR - Metodologia di classificazione di un rifiuto in materia ADR
1) Premessa normativa Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è la norma quadro di riferimento in materia di rifiuti, in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio e della Legge delega n. 308 del 15 dicembre 2004. Il sistema di classificazione dei rifiuti entrato in vigore con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 184) si basa, come il precedente D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ("Decreto Ronchi"), sulla loro ORIGINE (distinguendo tra rifiuti urbani e rifiuti speciali) e sulle CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA' (distinguendo tra rifiuti pericolosi e non pericolosi).
L’ Accordo ADR (che è una Norma del Trasporto) classifica il rifiuto sulla base del CONTENUTO E CONCENTRAZIONE delle sostanze pericolose che lo compongono.
Non esiste tra le due norme alcun criterio o norma di raffronto diretto.
2) Enunciazioni dell’ADR in merito ai rifiuti Per quanto riguarda i rifiuti che generalmente si presentano sottoforma di soluzioni o miscele aventi più caratteristiche di pericolo facendo riferimento alla normativa ADR:
CLASSIFICAZIONE RIFIUTI IN MATERIE ADR
2.1.3 Classificazione di materie, comprese le soluzioni e miscele (come preparati e rifiuti), non nominativamente menzionate.
2.1.3.1 Le materie, comprese le soluzioni e miscele, non nominativamente menzionate, devono essere classificate in funzione del loro grado di pericolo secondo i criteri enunciati nella sottosezione 2.2.x.1 delle diverse classi. Il o i pericoli presentati da una materia devono essere determinati in base alle sue caratteristiche fisiche e chimiche e alle sue proprietà fisioiogiche. Si deve tenere ugualmente conto di queste caratteristiche e proprietà quando, tenuto conto dell'esperienza, ne deriva una classificazione più severa.
2.1.3.2 Una materia non nominativamente menzionata nella Tabella A del capitolo 3.2, e presentante un solo pericolo, deve essere classificata nella classe pertinente in una rubrica collettiva figurante nella sottosezione 2.2.x.3 della suddetta classe.
2.1.3.3 Una soluzione o una miscela contenente solo una materia pericolosa nominativamente menzionata nella Tabella A del capitolo 3.2, con una o più materie non pericolose, deve essere classificata come la materia pericolosa elencata nominativamente salvo che: a) la soluzione o la miscela sia specificatamente elencata nella Tabella A del capitolo 3.2; oppure b) risulti chiaramente dalle indicazioni della rubrica applicabile a tale materia pericolosa che essa è unicamente applicabile alla materia pura o tecnicamente pura; oppure c) la classe, lo stato fisico o il gruppo d'imballaggio della soluzione o della miscela siano differenti da quelli della materia pericolosa. Nei casi b) o c), la soluzione o la miscela deve essere classificata, come una materia non nominativamente menzionata, nella classe corrispondente in una rubrica collettiva prevista nella sottosezione 2.2.x.3 della suddetta classe tenendo conto dei rischi sussidiari eventualmente presentati, salvo che non soddisfi i criteri di nessuna classe, nel qual caso non è sottoposta alle disposizioni dell'ADR.
2.1.3.4 Le soluzioni e miscele contenenti una materia compresa in una delle rubriche citate nelle sottosezioni 2.1.3.4.10 2. 1.3.4.2 devono essere classificate conformemente alle disposizioni delle suddette sotto sezioni.
2.1.3.4.1 Le soluzioni e miscele contenenti una delle materie nominativamente menzionate qui di seguito devono sempre essere classificate nella stessa rubrica della materia che contengono, purché non presentino le caratteristiche di pericolo indicate al 2.1.3.5.3
-Classe 3 n. ONU 1921 PROPILENIMMINASTABILlZZATA; n. ONU 2481 ISOCIANATO DI ETILE; n. ONU 3064 NITROGLICERINA IN SOLUZIONE ALCOLICA, con più del1 %ma non più del5%di nitroglicerina.
-Classe 6.1 n. ONU 1051 CIANURO DI IDROGENO STABILIZZATO, con meno del 3% d'acqua; n. ONU 1185 ETILENIMMINASTABILlZZATA;n. ONU 1259 NICHELTETRACARBONILE; n. ONU 1613 CIANURO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA (ACIDO CIANIDRICO IN SOLUZIONE ACQUOSA) contenente al massimo il 20% di cianuro d'idrogeno; n. ONU 1614 CIANURO DI IDROGENO STABILIZZATO, con meno del 3% d'acqua e assorbito da un materiale inerte poroso; n. ONU 1994 FERROPENTACARBONILE; n. ONU 2480 ISOCIANATO DI METILE; n. ONU 3294 CIANURO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ALCOLICA contenente al massimo il 45% di cianuro d'idrogeno.
-Classe 8 n. ONU 1052 FLUORURO DI IDROGENO ANIDRO; n. ONU 1744 BROMO o n. ONU 1744 BROMO IN SOLUZIONE; n. ONU 1790 ACIDO FLUORIDRICO contenente più dell'85 %di fluoruro d'idrogeno; n. ONU 2576 OSSIBROMURO DI FOSFORO FUSO.
2.1.3.4.2 Le soluzioni e miscele contenenti una materia compresa in una delle seguenti rubriche della classe 9:
N. ONU 2315 POLICLORO DIFENILI LIQUIDI; N. ONU 3151 DIFENIL POLIALOGENATI LIQUIDI; N. ONU 3151 TRIFENIL POLIALOGENATI LIQUIDI; N. ONU 3152 DIFENIL POLIALOGENATI SOLIDI; N. ONU 3152 TRIFENIL POLIALOGENATI SOLIDI; o N. ONU 3432 POLICLORODIFENILI SOLIDI
devono essere sempre classificati sotto la medesima rubrica della classe 9, a condizione:
-che non contengano ulteriori componenti pericolosi diversei dai componenti del gruppo d'imballaggio III delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 o 8; e -che non presentino le caratteristiche di pericolo indicate nella 2.1.3.5.3.
2.1.3.5 Le materie non" nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2, aventi più caratteristiche di pericolo, e le soluzioni o miscele contenenti più materie pericolose, devono essere classificate in una rubrica collettiva (cfr. 2.1.2.4) e con un gruppo d'imballaggio della classe pertinente, conformemente alle loro caratteristiche di pericolo. Questa classificazione conforme alle caratteristiche di pericolo deve essere effettuata nei seguente modo:
2.1.3.5.1 Le caratteristiche fisiche e chimiche e le proprietà fisiologiche devono essere determinate mediante misura o calcolo e la materia, soluzione o miscela deve essere classificata secondo i criteri enunciati nella sottosezione 2.2.x.1 delle diverse classi.
2.1.3.5.2 Se questa determinazione non è possibile senza costi o prestazioni sproporzionati (per esempio per alcuni rifiuti), la materia, soluzione o miscela deve essere classificata nella classe del componente che presenta il pericolo preponderante.
2.1.3.5.3 Se le caratteristiche di pericolo della materia, soluzione o miscela rientrano in più classi o gruppi di materie qui sotto indicate, ia materia, soluzione o miscela deve essere classificata nella classe o nel gruppo di materie corrispondente al pericolo preponderante nel seguente ordine di precedenza: a) Materiali della classe 7 (salvo i materiali radioattivi in colli esenti, nel qual caso le altre proprietà pericolose devono essere considerate come preponderanti); b) Materie della classe 1; c) Materie della classe 2; d) Esplosivi liquidi desensibilizzati della classe 3; e) Materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati della classe 4.1; f) Materie piroforiche della classe 4.2; g) Materie della classe 5.2; h) Materie delle classi 6.1 o 3 che, perla loro tossicità all'inalazione, devono essere classificate nel gruppo d'imballaggio I (le materie che soddisfano i criteri di classificazione della classe 8 e che presentano una tossicità alla inalazione di polveri fini e nebbie (CL50) corrispondente al gruppo d'imballaggio I, ma la cui tossicità all'ingestione o all'assorbimento cutaneo corrisponda solo al gruppo d'imballaggio III o che presentano un grado di tossicità ancor minore devono essere assegnate alla classe 8); i) Materie infettanti della classe 6.2.
2.1.3.5.4 Se le caratteristiche di pericolo della materia rientrano in più classi o gruppi di materie non citati al 2.1.3.5.3 qui sopra, la materia deve essere classificata secondo la stessa procedura, ma la classe pertinente deve essere scelta in funzione della tabella di preponderanza dei pericoli del 2.1.3.10.
2.1.3.5.5 Se la materia da trasportare è un rifiuto, la cui composizione non è esattamente conosciuta, la sua assegnazione a un numero ONU e a un gruppo d’imballaggio conformemente a 2.1.3.5.2 può essere basata sulle conoscenze che ha lo speditore del rifiuto, come pure su tutti i dati tecnici e dati di sicurezza disponibili, dalla legislazione in vigore, relativa alla sicurezza e all’ambiente.
In caso di dubbio, deve essere scelto il grado di pericolo più elevato.
Se tuttavia, in base alle conoscenze della composizione del rifiuto e delle proprietà fisiche e chimiche dei componenti identificati, è possibile dimostrare che le proprietà del rifiuto non corrispondono alle proprietà del gruppo d’imballaggio I, il rifiuto può essere classificato per“default” sotto la più appropriata rubrica n.a.s. di gruppo d’imballaggio II.
Per la classificazione di rifiuti con composizione non esattamente conosciuta ci si può basare: - sulle conoscenze dello speditore e sui dati tecnici e di sicurezza disponibili - sui dati richiesti dalla legislazione in vigore in materia di sicurezza ed ambiente
Questa procedura non può essere impiegata per i rifiuti contenenti materie descritte al 2.1.3.5.3, materie della classe 4.3, materie indicate al 2.1.3.7 o materie che non sono ammesse al trasporto conformemente al 2.2.x.2
(citazione della normativa europea sui rifiuti)
2.1.3.6 Si deve sempre utilizzare la rubrica collettiva più specifica (cfr. 2.1.2.4); una rubrica n.a.s. generica deve essere utilizzata soltanto se non è possibile utilizzare una rubrica generica o una rubrica n.a.s. specifica
2.1.3.7 Le soluzioni e miscele di materie comburenti odi materie con rischio sussidiario di comburenza possono avere proprietà esplosive. In questo caso esse sono ammesse al trasporto solo se rispondono alle disposizioni previste per la classe 1.
2.1.3.8 Le materie dalla classe 1 alla 9 diverse da quelle assegnate ai numeri ONU 3077 e 3082, che soddisfano i criteri del 2.2.9.1.10 sono considerate, oltre ai pericoli dalla classe 1 alla 9 che rapprresentano, come materie pericolose per l'ambiente. Le altre materie che soddisfano i criteri del 2.2.9.1.10 devono essere assegnate ai nn. ONU 3077 e 3082, a seconda dei casi.
2.1.3.9 I rifiuti non rientranti nelle classi da 1 a 9 ma che sono presi in considerazione dalla convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti trasfrontalieri dei rifiuti pericolosi e della loro eliminazione, possono essere trasportati sotto i numeri ONU 3077 e 3082.
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Secondo tale enunciato, la metodologia di classificazione di un rifiuto può essere ricondotta a stabilire quale sia il componente che presenta il pericolo preponderante. Quindi poiché la pericolosità di un rifiuto, secondo procedure di classificazione dirette, può essere stabilita attraverso l’assegnazione delle caratteristiche di pericolo H, tali caratteristiche, ed in particolare l’individuazione di quella principale, può darci una indicazione diretta della Classe della materia ADR associabile:
Es. Rifiuto 1: - Caratteristiche di pericolo principale: H8 - Materia ADR associabile: Classe 8 - Liquido corrosivo, n.a.s.
Presupposto, inoltre, che se siano assegnate altre caratteristiche di pericolo H al rifiuto, la materia ADR associabile, avrà Classe quella associata alla caratteristica di pericolo H principale e come pericolo secondario, quella relativa ad altra caratteristica di pericolo H.
Es. Rifiuto 2: - Caratteristica di pericolo principale: H8 - Caratteristica di pericolo secondaria: H6 - Materia ADR associabile: Classe 8 - Liquido corrosivo, tossico, n.a.s.
Inoltre al punto 2.1.3.9 l’ADR riporta: I rifiuti non rientranti nelle classi da 1 a 9 ma che sono presi in considerazione dalla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e della loro eliminazione, possono essere trasportati sotto i numeri ONU 3077 e 3082.
2) Metodologia di classificazione Secondo queste considerazioni enunciate nell’ADR, presupposto che generalmente un rifiuto si presenta sottoforma di miscela o soluzione, Certifico ADR associa ad ogni rifiuto pericoloso(*), del quale sono individuate determinate caratteristiche di pericolo H e tra le quali caratteristiche ne è stabilita quella principale, la corrispondente Classe ADR con elencate le materie compatibili con tale Classe e con proposte anche materie che hanno pericoli secondari associabili alle altre caratteristiche di pericolo H che il rifiuto può presentare.
(*) I rifiuti pericolosi, sono potenzialmente, un dato di partenza sufficiente ma non necessario per classificare il rifiuto in materia ADR. 3) Alcune eccezioni menzionate nell’ADR - La Materia ADR 1856 Classe 4.2 "Stracci Oleosi" è NON SOGGETTA ad ADR, pertanto tutte le tipologie di RIFIUTI rientranti in questa classificazione NON SONO SOGGETTI alle prescrizioni ADR.
- Disposizione speciale n. 598 Numeri ONU 2794-2795-2800-3028 - Accumulatori I seguenti oggetti non sono sottoposti alle disposizioni dell’ADR: a) Gli accumulatori nuovi, quando - siano sistemati in modo tale che non possano scivolare, cadere o danneggiarsi; - siano muniti di mezzi di presa, salvo il caso dell’impilamento, per esempio su palette; - non presentino esteriormente alcuna traccia pericolosa d’alcali o acidi; - siano protetti contro i cortocircuiti. b) Gli accumulatori usati, quando: - non presentino danneggiamenti dei loro contenitori; - siano sistemati in modo tale che non possano perdere, scivolare, cadere o danneggiarsi, per esempio impilati su palette; - gli oggetti non presentino esteriormente nessuna traccia pericolosa d’alcali o acidi; - siano protetti contro i cortocircuiti. Per “accumulatori usati” s’intendono accumulatori trasportati in vista di un loro riciclaggio al termine del periodo di normale utilizzo.
1) Premessa normativaIl ... (leggi tutto)
18.11.2009(3/7) news/software/Certifico ADR 5 PRO
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23.03.2010(6/7) news/software/Certifico ADR 5 PRO - Rel. 5.2.0
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17.08.2010(7/7) news/software/Certifico ADR 5 PRO - Rel. 5.2.2
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