Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Comunicazione commercio F-gas dichiarazione per quote entro 15.04.2021

ID 12695 | | Visite: 1799 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/12695

Comunicazione commercio F gas dichiarazione per quote entro 15 04 2021

Comunicazione commercio F-gas dichiarazione per quote entro 15.04.2021

Comunicazione alle imprese che nel 2022 intendono immettere in commercio nell’Unione europea idrofluorocarburi sfusi

(2021/C 24/19 del 22 gennaio 2021)

1. La presente comunicazione è destinata alle imprese che nel 2022 intendono presentare la dichiarazione di immissione in commercio nell’Unione di idrofluorocarburi sfusi a norma dell’articolo 16, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito «il regolamento»).
2. Con il termine «idrofluorocarburi» si intendono le sostanze elencate nell’allegato I, sezione 1, del regolamento, oppure le miscele contenenti una delle seguenti sostanze:
HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc, HFC-43-10mee.
3. L’immissione in commercio di tali sostanze, eccetto quelle utilizzate ai fini indicati all’articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a f), del regolamento o una quantità annua totale di queste sostanze inferiore a 100 tonnellate di CO2 equivalente all’anno, è soggetta ai limiti quantitativi stabiliti dal sistema di quote di cui agli articoli 15 e 16 e agli allegati V e VI del regolamento.
4. Al momento dell’immissione in libera pratica degli idrofluorocarburi gli importatori devono essere in possesso di una registrazione valida in quanto importatore di HFC sfusi sul «portale F-Gas e sistema di licenze HFC», a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione. La registrazione è considerata licenza obbligatoria per l’importazione. Analoga licenza è necessaria per l’esportazione di HFC.
5. Gli importatori devono essere indicati come «destinatario» (casella 8) nel documento amministrativo unico (DAU). Gli importatori sono fortemente incoraggiati a specificare le quantità di HFC in CO2 equivalente al momento dell’immissione in libera pratica direttamente nel DAU (casella 44), in quanto ciò può agevolare notevolmente lo sdoganamento delle merci e l’accertamento della conformità al regolamento (UE) n. 517/2014.
6. A norma dell’allegato VI del regolamento, per determinare la quantità da assegnare a partire dalla riserva, la somma delle quote assegnate sulla base dei valori di riferimento è sottratta dalla quantità massima disponibile per il 2022.
7. Tutti i dati forniti dalle imprese, le quote e i valori di riferimento sono inseriti sul «portale F-Gas e sistema di licenze HFC». Tutti i dati contenuti sul portale F-Gas e sistema di licenze HFC, comprensivi delle quote, dei valori di riferimento e dei dati commerciali e personali, saranno trattati come informazioni riservate dalla Commissione europea.
8. Le imprese che intendono ottenere quote dalla riserva devono seguire la procedura descritta ai punti da 9 a 12 della presente comunicazione.
9. A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, e dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, l’impresa deve avere un profilo di registrazione valido, approvato dalla Commissione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661, come produttore e/o importatore di idrofluorocarburi sul «portale F-Gas e sistema di licenze HFC». Per garantire il corretto trattamento della domanda di registrazione, compresa l’eventuale necessità di ulteriori informazioni, la domanda deve essere presentata al più tardi due settimane prima dell’inizio del periodo di dichiarazione, ossia prima del 1° marzo 2021 (cfr. punto 10). Per le domande pervenute dopo il termine non è possibile garantire che la decisione definitiva sulla domanda di registrazione possa essere adottata prima della fine del periodo di dichiarazione (cfr. punto 11). Per le imprese non ancora registrate, le istruzioni per la registrazione sono disponibili sul sito web della DG CLIMA.
10. L’impresa deve dichiarare le quantità anticipate per il 2022 sul «portale F-Gas e sistema di licenze HFC» nel periodo di dichiarazione compreso tra il 15 marzo e il 15 aprile 2021, ore 13:00 CET.
11. La Commissione considererà valide soltanto le dichiarazioni debitamente compilate e senza errori pervenute anteriormente al 15 aprile 2021, ore 13:00 CET.
12. Sulla base delle dichiarazioni, la Commissione assegnerà le quote alle imprese conformemente all’articolo 16, paragrafi 2, 4, e 5, e agli allegati V e VI del regolamento.
13. L’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 stabilisce che, ai fini della distribuzione delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014, tutte le imprese con lo stesso o gli stessi titolari effettivi sono considerate come un unico dichiarante in conformità all’articolo 16, paragrafi 2 e 4, del regolamento.
14. La Commissione informerà le imprese in merito alle quote complessive assegnate per il 2022 tramite il «portale F-Gas e sistema di licenze HFC».
15. L’iscrizione sul «portale F-Gas e sistema di licenze HFC» e/o la dichiarazione sull’intenzione di immettere in commercio idrofluorocarburi nel 2022 non conferiscono di per sé alcun diritto di immettere in commercio idrofluorocarburi nel 2022.

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Comunicazione 24 19 del 22 gennaio 2021.pdf)Comunicazione 24/19 del 22 gennaio 2021
 
IT399 kB370

Tags: Ambiente Emissioni

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Mag 13, 2024 32

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 ID 21850 | 13.05.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio GU L 334/94… Leggi tutto
Mag 13, 2024 29

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321 ID 21849 | 13.05.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321 della Commissione, del 8 maggio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per quanto riguarda la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori GU L 2024/1321 del… Leggi tutto

Più letti Ambiente