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Regolamento (UE) n. 2015/491

ID 5543 | | Visite: 6653 | Regolamento CLPPermalink: https://www.certifico.com/id/5543

Regolamento (UE) 2015/491

Differimento applicazioni disposizioni del regolamento (UE) n. 605/2014 al 1° Gennaio 2016

Regolamento (UE) 2015/491 della Commissione, del 23 marzo 2015 , che modifica il regolamento (UE) n. 605/2014 recante modifica, ai fini dell'introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 78 24 marzo 2015

Articolo 1
All'articolo 3 del regolamento (UE) n. 605/2014, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L'articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Differimento applicazioni disposizioni del regolamento (UE) n. 605/2014 al 1° Gennaio 2016

Il regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione, adottato il 5 giugno 2014, prevede l'applicazione di disposizioni nuove o aggiornate per la classificazione e l'etichettatura armonizzate di una serie di sostanze a decorrere dal 1o aprile 2015. A causa di alcuni ritardi nel processo di adozione di detto regolamento, il periodo transitorio fino all'applicazione del regolamento (UE) n. 605/2014 è significativamente più breve rispetto a quelli applicati per i precedenti adattamenti al progresso tecnico e scientifico. Dieci mesi appaiono insufficienti a consentire agli operatori economici di adattarsi alle nuove regole, alcune delle quali riguardano sostanze chimiche ampiamente utilizzate. È dunque opportuno posticipare la data di applicazione per concedere un periodo transitorio in linea con la prassi dei precedenti adattamenti al progresso tecnico del regolamento (CE) n. 1272/2008. (2) Per garantire che gli operatori economici possano fare affidamento al più presto sul rinvio della data di applicazione obbligatoria, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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Regolamento CLP
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Tags: Chemicals Regolamento CLP

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