Slide background
Slide background




Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267

ID 17128 | | Visite: 859 | Nuovo ApproccioPermalink: https://www.certifico.com/id/17128

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267 della Commissione del 20 luglio 2022 che specifica le procedure per la designazione degli impianti di prova dell’Unione ai fini della vigilanza del mercato e della verifica della conformità dei prodotti a norma del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 192/21 del 21.7.2022

Entrata in vigore: 10.08.2022

_________

Articolo 1 Procedure per la designazione degli impianti di prova dell’Unione

1. Gli impianti di prova pubblici degli Stati membri sono designati come impianti di prova dell’Unione a seguito di un invito a manifestare interesse in cui sono stabilite le condizioni per la loro designazione.
2. Gli impianti di prova della Commissione sono designati come impianti di prova dell’Unione a seguito di nomina diretta da parte della Commissione in cui sono stabilite le condizioni per la loro designazione.
3. Prima della designazione è consultata la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell’articolo 29 del  regolamento (UE) 2019/1020 (la «rete») in merito a:
a) le categorie specifiche di prodotti e ai rischi specifici connessi a una categoria di prodotti per i quali devono essere designati gli impianti di prova dell’Unione;
b) le condizioni per la designazione degli impianti di prova dell’Unione, al fine di garantire un livello costantemente elevato di prove sui prodotti e un’elevata qualità dei pareri tecnici e scientifici.

Articolo 2 Riesame della designazione

1. In consultazione con la rete, la Commissione riesamina periodicamente la designazione degli impianti di prova dell’Unione al fine di accertare che gli impianti di prova dell’Unione soddisfino le condizioni per la loro designazione e le prescrizioni di cui all’articolo 21, paragrafi 3, 5 e 6, del  regolamento (UE) 2019/1020.
2. Nella decisione relativa alla designazione dell’impianto di prova dell’Unione è fissato un termine per il riesame di tale designazione.
3. Se del caso e previa consultazione della rete, la Commissione ritira la designazione degli impianti di prova dell’Unione che non soddisfano le condizioni per la designazione e le prescrizioni di cui all’articolo 21, paragrafi 3, 5 e 6, del  regolamento (UE) 2019/1020.

Articolo 3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

[...]

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento di esecuzione UE 2022 1267.pdf)Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267
 
IT359 kB151

Tags: Marcatura CE Nuovo approccio

Articoli correlati

Ultimi archiviati Marcatura CE

Mag 29, 2024 508

Decreto Dirigenziale numero 123 del 20 maggio 2024

Decreto Dirigenziale numero 123 del 20 maggio 2024 ID 21950 | 29.05.2024 Decreto Dirigenziale numero 123 del 20 maggio 2024 - Programma e modalità d'esame per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2,… Leggi tutto
Mag 17, 2024 155

Rettifica regolamento (UE) 2024/1103 - 17.05.2024

Rettifica regolamento (UE) 2024/1103 - 17.05.2024 ID 21874 | 17.05.2024 Rettifica del regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione… Leggi tutto
Mag 12, 2024 226

Decreto dirigenziale ANSFISA 2 maggio 2024

Decreto dirigenziale ANSFISA 2 maggio 2024 ID 21844 | 12.05.2024 Disciplina per la formazione e l’aggiornamento professionale dei Direttori, Responsabili di esercizio e dei Capi servizio di impianti a fune ai sensi del Decreto Ansfisa n.76655 del 7 dicembre 2023. [box-note]Decreto Dirigenziale 07… Leggi tutto
Orientamenti interpretazione direttiva caricabatteria standardizzato
Mag 07, 2024 173

Orientamenti interpretazione direttiva caricabatteria standardizzato

Orientamenti interpretazione direttiva caricabatteria standardizzato ID 21808 | 07.05.2024 / In allegato Comunicazione della Commissione - Orientamenti per l'interpretazione della direttiva relativa al caricabatteria standardizzato GU C/2024/2997 del 7.5.2024 Scopo del presente documento è fornire… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 1295
Mag 06, 2024 237

Regolamento delegato (UE) 2024/1295

Regolamento delegato (UE) 2024/1295 / Direttiva MED: norme di prova armonizzate tubazioni antincendio ID 21804 | 06.05.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/1295 della Commissione, del 26 febbraio 2024, relativo a specifiche tecniche e norme di prova armonizzate per tubazioni antincendio GU L… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Set 04, 2022 109456

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto