Slide background
Slide background




Regolamento (UE) 2022/112

ID 15584 | | Visite: 2207 | Regolamento DMD VitroPermalink: https://www.certifico.com/id/15584

Regolamento UE 2022 112

Regolamento (UE) 2022/112 / Modifica Regolamento DMD in vitro

Regolamento (UE) 2022/112 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente 

GU L 19/3 del 28.1.2022

Entrata in vigore: 28.01.2022

________

Il regolamento (UE) 2017/746 è così modificato:

1) l'articolo 110 è così modificato:
(a) il paragrafo 2 è così modificato:
i) al primo comma, la data «27 maggio 2024» è sostituita dalla data «27 maggio 2025»;
ii) al secondo comma, la data «27 maggio 2024» è sostituita dalla data «27 maggio 2025»;
(b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. In deroga all'articolo 5 del presente regolamento, i dispositivi di cui al secondo e terzo comma del presente paragrafo possono essere immessi sul mercato o messi in servizio fino alle date stabilite in tali commi, a condizione che, a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, tali dispositivi continuino a essere conformi alla direttiva 98/79/CE e a condizione che non ci siano cambiamenti significativi nella progettazione e nella destinazione d'uso di detti dispositivi.

I dispositivi con un certificato rilasciato ai sensi della direttiva 98/79/CE e valido ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo possono essere immessi sul mercato o messi in servizio fino al 26 maggio 2025.

I dispositivi per i quali la procedura di valutazione della conformità ai sensi della direttiva 98/79/CE non richiedeva l'intervento di un organismo notificato, per i quali è stata redatta una dichiarazione di conformità anteriormente al 26 maggio 2022 ai sensi di tale direttiva e per i quali la procedura di valutazione della conformità a norma del presente regolamento richiede l'intervento di un organismo notificato, possono essere immessi sul mercato o messi in servizio fino alle seguenti date:

a) 26 maggio 2025 per i dispositivi della classe D;
b) 26 maggio 2026 per i dispositivi della classe C;
c) 26 maggio 2027 per i dispositivi della classe B;
d) 26 maggio 2027 per i dispositivi della classe A immessi sul mercato in condizioni di sterilità.

Il regolamento (UE) 2017/746 è così modificato:

1) l'articolo 110 è così modificato:
(a) il paragrafo 2 è così modificato:
i) al primo comma, la data «27 maggio 2024» è sostituita dalla data «27 maggio 2025»;
ii) al secondo comma, la data «27 maggio 2024» è sostituita dalla data «27 maggio 2025»;
(b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. In deroga all'articolo 5 del presente regolamento, i dispositivi di cui al secondo e terzo comma del presente paragrafo possono essere immessi sul mercato o messi in servizio fino alle date stabilite in tali commi, a condizione che, a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, tali dispositivi continuino a essere conformi alla direttiva 98/79/CE e a condizione che non ci siano cambiamenti significativi nella progettazione e nella destinazione d'uso di detti dispositivi.

I dispositivi con un certificato rilasciato ai sensi della direttiva 98/79/CE e valido ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo possono essere immessi sul mercato o messi in servizio fino al 26 maggio 2025. I dispositivi per i quali la procedura di valutazione della conformità ai sensi della direttiva 98/79/CE non richiedeva l'intervento di un organismo notificato, per i quali è stata redatta una dichiarazione di conformità anteriormente al 26 maggio 2022 ai sensi di tale direttiva e per i quali la procedura di valutazione della conformità a norma del presente regolamento richiede l'intervento di un organismo notificato, possono essere immessi sul mercato o messi in servizio fino alle seguenti date:

a) 26 maggio 2025 per i dispositivi della classe D;
b) 26 maggio 2026 per i dispositivi della classe C;
c) 26 maggio 2027 per i dispositivi della classe B;
d) 26 maggio 2027 per i dispositivi della classe A immessi sul mercato in condizioni di sterilità.

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento UE 2022 112.pdf)Regolamento (UE) 2022/112
 
IT398 kB306

Tags: Marcatura CE Regolamento DMD Vitro

Articoli correlati

Ultimi archiviati Marcatura CE

Mag 12, 2024 100

Decreto dirigenziale ANSFISA 2 maggio 2024

Decreto dirigenziale ANSFISA 2 maggio 2024 ID 21844 | 12.05.2024 Disciplina per la formazione e l’aggiornamento professionale dei Direttori, Responsabili di esercizio e dei Capi servizio di impianti a fune ai sensi del Decreto Ansfisa n.76655 del 7 dicembre 2023. [box-note]Decreto Dirigenziale 07… Leggi tutto
Orientamenti interpretazione direttiva caricabatteria standardizzato
Mag 07, 2024 70

Orientamenti interpretazione direttiva caricabatteria standardizzato

Orientamenti interpretazione direttiva caricabatteria standardizzato ID 21808 | 07.05.2024 / In allegato Comunicazione della Commissione - Orientamenti per l'interpretazione della direttiva relativa al caricabatteria standardizzato GU C/2024/2997 del 7.5.2024 Scopo del presente documento è fornire… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 1295
Mag 06, 2024 155

Regolamento delegato (UE) 2024/1295

Regolamento delegato (UE) 2024/1295 / Direttiva MED: norme di prova armonizzate tubazioni antincendio ID 21804 | 06.05.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/1295 della Commissione, del 26 febbraio 2024, relativo a specifiche tecniche e norme di prova armonizzate per tubazioni antincendio GU L… Leggi tutto
Nuovo Sistema Dispositivi Medici su Misura   Guida utilizzo
Apr 24, 2024 114

Nuovo Sistema Dispositivi Medici su Misura - Guida all’utilizzo

Nuovo Sistema Dispositivi Medici su Misura - Guida all’utilizzo ID 21755 | 24.04.2024 Il nuovo sistema informativo “Dispositivi Medici su Misura” ha lo scopo di consentire, ai soggetti individuati dal Decreto del Ministro della salute 9 giugno 2023, l’accesso diretto al Sistema per la trasmissione… Leggi tutto
Tipi di gas e corrispondenti pressioni di alimentazione
Apr 22, 2024 134

Tipi di gas e corrispondenti pressioni di alimentazione

Tipi di gas e corrispondenti pressioni di alimentazione ID 21731 | 22.04.2024 Tipi di gas e corrispondenti pressioni di alimentazione in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e… Leggi tutto
Regolamento  UE  2024 1103
Apr 19, 2024 192

Regolamento (UE) 2024/1103

Regolamento (UE) 2024/1103 ID 21719 | 19.04.2024 Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il… Leggi tutto
ATEX AdCo Recommendation   Categories of dry installed liquid pumps
Apr 10, 2024 161

ATEX AdCo Recommendation - Categories of dry installed liquid pumps

ATEX AdCo Recommendation - Categories of dry installed liquid pumps ID 21668 | 10.04.2024 ATEX ADCO Recommendation - Dry installed pumps - Requirements according to explosion protection of dry installed pumps conveying inflammable liquids. Status: 27.03.2024 This document is the result of a… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Set 04, 2022 108191

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto