Slide background




Procedure standardizzate valutazione dei rischi: chiarimenti MLPS 31 gennaio 2013

ID 1149 | | Visite: 12388 | Decreti Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/1149


Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 31 gennaio 2013, n. 2583 - Decreto interministeriale sulle procedure standardizzate - chiarimenti inerenti al termine finale dell’esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni).

A seguito della pubblicazione della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (c.d. “legge di stabilità”), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota ministeriale del 31 gennaio 2013, fornisce i primi chiarimenti in merito alla proroga del termine per l’autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e s.m.i.

Oggetto: Decreto interministeriale sulle procedure standardizzate - chiarimenti inerenti al termine finale dell'esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8 I, e successive modifiche e integrazioni.

Sono pervenute numerose richieste di chiarimento in merito alla proroga del tennine per l"autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (di seguito d.lgs. n. 8112008) avvenuta con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (di seguito anche "legge di stabilità" 2013), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 302 de129 dicembre 2012.

L'articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 prevedeva quanto segue: "l datori di lavoro che occupano fìno a IO lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, letto f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono auto certificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente articolo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). ".

Il termine (30 giugno 2012) previsto in tale disposizione è stato, una prima volta, prorogato con il decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 101 , e, a seguito di tale modifica, l'articolo in esame risultava essere il seguente: " l datori di lavoro che occupano fino a l0 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lellera f).

Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lellere a), b), c), d) nonché g)."

AI fine di consentire ai datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (il decreto interministeriale sulle procedure standardizzate del 30 novembre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 dicembre 2012, n. 285) è stata prevista una ulteriore proroga inserita nella citata "legge di stabilità" 2013.

L' articolo, quindi, attualmente, risulta essere il seguente: " I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto intem1inisteriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera D, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31 , comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)." 

Per tale ragione, considerato che il decreto interministeriale entra in vigore il 6 febbraio 2013 e stante la proroga "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale", si precisa che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (MLPS 32_0002583 del 31.01.2013.pdf)Procedure Standardizzate
MLPS 32_0002583 del 31.01.2013
IT690 kB1185

Tags: Sicurezza lavoro Procedure Standardizzate

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Aspetti igienistici allevamento e trasformazione insetti destinati all alimentazione
Giu 06, 2024 42

Aspetti igienistici allevamento e trasformazione insetti destinati all’alimentazione

Aspetti igienistici del settore dell’allevamento e della trasformazione degli insetti destinati all’alimentazione ID 22006 | 06.06.2024 / In allegato Il fact sheet rappresenta un focus conoscitivo sui cicli produttivi connessi all’allevamento e alla trasformazione di insetti edibili e i conseguenti… Leggi tutto
Decreto 2 aprile 2024 n  72
Giu 03, 2024 129

Decreto 2 aprile 2024 n. 72

Decreto 2 aprile 2024 n. 72 ID 21988 | 03.06.2024 Decreto 2 aprile 2024 n. 72 Regolamento recante modalita' di svolgimento dei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialita' di aeromobile vigile del fuoco, di nautico di coperta vigile del… Leggi tutto
Mag 31, 2024 554

Decreto 26 febbraio 2008

Decreto 26 febbraio 2008 Riordino del Comando carabinieri per la tutela della salute. (GU n.102 del 05.05.2009) Modificato da: Decreto 28 ottobre 2009_______ Art. 5. Attribuzioni del comando Carabinieri per la tutela della salute 1. Il comando Carabinieri per la tutela della salute opera su tutto… Leggi tutto
Circolare Min  dell istruzione e del merito del 19 dicembre 2022
Mag 31, 2024 499

Circolare Min. dell’istruzione e del merito del 19 dicembre 2022

Circolare Ministero dell’istruzione e del merito del 19 dicembre 2022 / Divieto cellulari in classe ID 21962 | 31.05.2024 / In allegato Con la circolare Ministero dell’istruzione e del merito del 19 dicembre 2022 è confermato il divieto di utilizzare il cellulare durante le lezioni, trattandosi di… Leggi tutto

Più letti Sicurezza