Slide background




Cassazione Penale Sent. Sez. 3 n. 38905 | 24 agosto 2018

ID 6845 | | Visite: 2901 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/6845

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sent. Sez. 3 n. 38905 | 24 agosto 2018

Designazione RSPP non costituisce delega di funzioni e non è sufficiente a sollevare il datore di lavoro dalle responsabilità in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro

Penale Sent. Sez. 3 Num. 38905 Anno 2018

Penale Sent. Sez. 3 Num. 38905 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
Data Udienza: 27/04/2018

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Firenze con sentenza del 18 febbraio 2016, ha condannato S.C. alla pena di € 4.000,00 di ammenda relativamente ai reati di cui agli art. 181, comma 2, e 219, comma 1, sub a, d. Lgs. 81/2008 (capo A), 168, comma 2, e 170, comma 1, sub a, d. Lgs. 81/2008 (capo E3); reati accertati il 17 ottobre 2011.
2. S.C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
2. 1. Violazione di legge, art. 43, cod. pen. e mancanza della motivazione relativamente all'elemento psicologico del reato.
Il Tribunale si è limitato a richiamare i principi relativi alla nomina del responsabile della sicurezza, senza analizzare, in concreto, la sussistenza dell'elemento psicologico del reato in capo al ricorrente. L'imputazione addebita al ricorrente il mancato aggiornamento della valutazione dei rischi vibrazione, nonché la non congruità della valutazione dei rischi relativi alla movimentazione manuale dei carichi di lavori. Il ricorrente aveva nominato il 2 gennaio 2010 sino al 23 settembre 2012 il Geologo D.F., quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dotato di ampie e comprovate competenze i materia. Il datore di lavoro non può adempiere da solo ai compiti in oggetto, in quanto non munito della richiesta preparazione specifica, e quindi si deve affidare ad un esperto; come fatto dal ricorrente nel caso in odierno giudizio.
Manca nella condotta del ricorrente l'elemento soggettivo del reato, in quanto egli ha semplicemente recepito le elaborazioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro non deve scontare la non completa diligenza del professionista incaricato, individuato, peraltro, senza alcuna culpa in eligendo essendo egli dotato di adeguati titoli professionali.
Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo e per genericità, articolato in fatto.
La sentenza impugnata, con adeguata motivazione, e con l'applicazione corretta della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in materia, ha rilevato come la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non determina una delega effettiva delle funzioni e, quindi, non esonera il datore di lavoro dagli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
La giurisprudenza di questa Corte sul punto, infatti, è costante nel ritenere inidonea la nomina del responsabile, del servizio di prevenzione e protezione, ad escludere la responsabilità del datore di lavoro: « La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (In motivazione, la Corte ha precisato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale)» (Sez. 4, n. 24958 del 26/04/2017 - dep. 19/05/2017, Rescio, Rv. 27028601; vedi anche Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26110701).
Sul punto, del resto, il ricorso è estremamente generico, limitandosi a sostenere che la mera nomina, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, escluderebbe l'elemento soggettivo.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/04/2018

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Cassazione Penale Sez. 3 24 agosto 2018 n. 38905.pdf
 
117 kB 10

Tags: Sicurezza lavoro Cassazione

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Giu 08, 2024 29

Regio Decreto 06 dicembre 1923 n. 2657

Regio Decreto 06 dicembre 1923 n. 2657 Tabella indicante le occupazioni, che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692. Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato… Leggi tutto
Giu 08, 2024 19

Regio Decreto-Legge 23 dicembre 1920 n. 1881

Regio Decreto-Legge 23 dicembre 1920 n. 1881 Che vieta l'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi (GU n.12 del 15.01.1921) Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 15 maggio 1924, n. 891 (in G.U. 12/06/1924, n. 138). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)… Leggi tutto
Giu 08, 2024 31

Regole di comportamento dei Coordinatori della Sicurezza nei cantieri edili

Regole di comportamento dei Coordinatori della Sicurezza nei cantieri edili ID 22021 | 08.06.2024 / In allegato Linee guida sulle regole essenziali di comportamento dei Coordinatori della Sicurezza nei cantieri edili. Visto il testo Unico Sicurezza D.L.vo 9 aprile 2008, n°81, entrato in vigore il… Leggi tutto
Giu 08, 2024 32

D.P.R. 3 luglio 2003 n. 222

Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003 n. 222 Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. (GU n.193 del 21.08.2003) [box-warning]Abrogato da: Decreto… Leggi tutto
Aspetti igienistici allevamento e trasformazione insetti destinati all alimentazione
Giu 06, 2024 54

Aspetti igienistici allevamento e trasformazione insetti destinati all’alimentazione

Aspetti igienistici del settore dell’allevamento e della trasformazione degli insetti destinati all’alimentazione ID 22006 | 06.06.2024 / In allegato Il fact sheet rappresenta un focus conoscitivo sui cicli produttivi connessi all’allevamento e alla trasformazione di insetti edibili e i conseguenti… Leggi tutto
Decreto 2 aprile 2024 n  72
Giu 03, 2024 143

Decreto 2 aprile 2024 n. 72

Decreto 2 aprile 2024 n. 72 ID 21988 | 03.06.2024 Decreto 2 aprile 2024 n. 72 Regolamento recante modalita' di svolgimento dei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialita' di aeromobile vigile del fuoco, di nautico di coperta vigile del… Leggi tutto
Mag 31, 2024 563

Decreto 26 febbraio 2008

Decreto 26 febbraio 2008 Riordino del Comando carabinieri per la tutela della salute. (GU n.102 del 05.05.2009) Modificato da: Decreto 28 ottobre 2009_______ Art. 5. Attribuzioni del comando Carabinieri per la tutela della salute 1. Il comando Carabinieri per la tutela della salute opera su tutto… Leggi tutto
Circolare Min  dell istruzione e del merito del 19 dicembre 2022
Mag 31, 2024 507

Circolare Min. dell’istruzione e del merito del 19 dicembre 2022

Circolare Ministero dell’istruzione e del merito del 19 dicembre 2022 / Divieto cellulari in classe ID 21962 | 31.05.2024 / In allegato Con la circolare Ministero dell’istruzione e del merito del 19 dicembre 2022 è confermato il divieto di utilizzare il cellulare durante le lezioni, trattandosi di… Leggi tutto

Più letti Sicurezza